La Corte Federale d’Appello risqualifica Marconi per 10 giornate
La Corte d’Appello Federale ha ribaltato la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni (che lo aveva assolto) , infliggendo nuovamente 10 giornate di squalifica (come da giudizio di primo grado) al centravanti dei grigi Michele Marconi, per le frasi di stampo razzista contro l’avversario Obi in un Pisa-Chievo della scorsa stagione (22.12.2020).
Di fatto Marconi dovrà stare fermo per 8 turni, dal momento che due giornate di squalifica erano già state scontate nel Pisa.
Fermo restando il fatto che il razzismo è una piaga che deve essere estirpata dai campi di calcio, questa contraddittorietà di giudizi non appare certo un modello di garantismo e di giustizia.
Siamo addirittura al terzo grado di giudizio (quanto ce ne sono ancora?) e sono passati 10 mesi dai fatti contestati.
Nel frattempo si è chiuso un campionato, ne è iniziato un altro e si è fatta una campagna acquisti: ora i grigi dovranno cercare un’altra punta tra gli svincolati?
E’ questa l’ennesima prova che la certezza della pena nella giustizia del calcio non funziona.
Questo il testo del comunicato diffuso oggi dalla Corte Federale d’Appello della FIGC.
Continua a leggere l'articolo dopo il banner
“LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Salvatore Mezzacapo – Presidente
Continua a leggere l'articolo dopo il banner
Francesco Cardarelli – Componente
Claudio Franchini – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Marco La Greca – Componente (relatore)
ha pronunciato nell’udienza fissata il 26 ottobre 2021, tenutasi in videoconferenza, a seguito di Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I. numero 0017/CFA/2021-2022, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. in data 31.08.2021, il seguente:
DISPOSITIVO
Accoglie il reclamo proposto dalla Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare) n. 117/TFN-SD/2020-2021 e, per l’effetto, ai sensi dell’art 28, comma 2, C.G.S., irroga la sanzione della squalifica di 10 (dieci) giornate effettive di gara al calciatore Michele Marconi.
Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC“.